NOI ITALIANI ABBIAMO MOLTI DIRITTI GRAZIE ALLA COSTITUZIONE ITALIANA CHE GARANTISCE IL DIRITTO A MANTENIMENTO E ASSISTENZA SOCIALE «A TUTTI I CITTADINI INABILI AL LAVORO E SPROVVISTI DEI MEZZI NECESSARI PER VIVERE» (ART. 38). IN TAL MODO SI TUTELA LA DIGNITÀ UMANA NELLO SPIRITO DELLA SOLIDARIETÀ DI TUTTI I CITTADINI VERSO CHI, A CAUSA DI MINORAZIONI FISICHE O PSICHICHE, HA PARTICOLARMENTE BISOGNO DI TUTELA. L’ASSISTENZA SOCIALE SI ESPLICA TRAMITE PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA (PENSIONI, ASSEGNI E INDENNITÀ) E NON ECONOMICA (AGEVOLAZIONI FISCALI, ASSISTENZA SANITARIA, PERMESSI EX LEGGE 104/1992, COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL LAVORO).
Tra le sette malattie congenite che danno diritto all’invalidità INPS troviamo:
1 sindrome di Turner: invalidità fissa del 46%;
2 sindrome di Klinefelter: invalidità fissa al 46%.
Quando parliamo di malattia congenita, ci si riferisce a particolari forme di patologie che comporta malformazioni strutturali o funzionali in persone con sindrome genetica.
Le varianti con più cromosomi soprannumerari come la sindrome 49,XXXXY o la sindrome 48,XXYY (e le altre varianti) sono più impattanti rispetto alla sindrome di Klinefelter 47,XXY ma talmente rare che neppure sono riconosciute in tabelle specifiche.
Chi ne è affetto, fin da bambino, si vede sbattere tante porte in faccia, semplicemente perché il SSN o anche gli uffici degli enti locali non le considerano.
Essere affetti da aneuploidia dei cromosomi sessuali non comporta automaticamente il riconoscimento dell’handicap (la riduzione della capacità lavorativa) o dell’invalidità ( svantaggio, derivante da una menomazione o da una patologia, che limita o impedisce lo svolgimento del ruolo sociale di una persona in relazione all’età, al sesso ed al contesto sociale e culturale). Una persona 48xxxy, ad esempio, potrebbe, pertanto, essere sia portatrice di handicap che invalida, o possedere soltanto una determinata percentuale d’invalidità, o non possedere alcuna delle due condizioni: dipende dal giudizio medico-legale che dovrebbe considerare non solo la diagnosi ma principalmente le patologie che appaiono frequentemente associate a questa condizione anche se con incidenza variabile in ogni singolo caso. Per tali ragioni la percentuale di invalidità fissa del 25% indicata per chi ha la sindrome di klinefelter presenta notevoli incertezze interpretative da parte delle commissioni. Occorre consultare la tabella del Ministero della Sanità valida ai fini della valutazione del grado di invalidità considerando la patologia di cui si soffre e ricavare il punteggio relativo
alcuni esempi:
ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO min.11 max20,
DIABETE MELLITO INSULINO – DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III) min 51 max 60 ecc)
In caso di due o più patologie la percentuale di invalidità complessiva non risulta da una semplice sommatoria dei punteggi di invalidità, ma viene applicato un calcolo “riduzionistico
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i quesiti che piu spesso ci vengono posti sono tre:
1-INVALIDITÀ CIVILE: A CHE COSA DÀ DIRITTO ?
2-QUALI SONO LE CINQUE INDENNITA’ ATTUALMENTE RICONOSCIUTE ?
3-COME FARE PER INOLTRARE LE DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE INDENNITA’ ?
Le forme di protezione vengono erogate dopo che lo status di invalido viene ufficialmente riconosciuto dalle competenti amministrazioni dello Stato, (Commissione), seguendo le prassi di legge vigenti. Non tutte le malattie danno diritto al riconoscimento dell’invalidità e, quindi, ai relativi benefici: occorre consultare le tabelle con il punteggio dell’invalidità civile per sapere se alla patologia diagnosticata dal tuo medico o da uno specialista viene attribuita una percentuale. Le tabelle sono suddivise per tipo di patologia. Ciascuna contiene le singole malattie a cui si attribuisce la percentuale di invalidità. Lo stato di invalidità civile si ha con l’accertamento dell’effettiva difficoltà a svolgere le attività tipiche della vita quotidiana, lavorativa o di relazione. Conoscere le percentuali è importante per capire esattamente a quali provvidenze si ha diritto.
Affinché la patologia dia diritto ad un beneficio, il punteggio deve essere superiore al 33%.
Sotto questa percentuale, non sono previste delle agevolazioni.
La percentuale minima per ottenere il riconoscimento della qualifica di invalido civile è quella del 34%, ma il diritto all’assegno mensile si acquisisce solo se l’invalidità supera il 74%. La valutazione medico-legale dei pazienti con sindrome di Klinefelter ai fini dell’accertamento dell’invalidità civile presenta notevoli incertezze interpretative in quanto le varie comorbidità associate a questa sindrome sono presenti con incidenza variabile in ogni singolo caso.
Per tali ragioni la percentuale di invalidità fissa è del 25% dalle tabelle attualmente in vigore. Tuttavia il giudizio medico-legale dovrebbe tener conto non solo della diagnosi ma principalmente delle patologie frequentemente associate alla sindrome.
Come si calcola la percentuale di invalidità in caso di più patologie?
Il calcolo della percentuale d’invalidità non è semplice. Le percentuali che, nelle tabelle, sono attribuite alle singole patologie e che consentono di determinare complessivamente il grado di invalidità civile, sono utilizzate mediante tre diverse formule:
formula scalare di Balthazard,
formula Salomonica,
formula Gabrielli.
Si precisa che nella valutazione complessiva non incidono infermità stimate inferiori al 10%, tranne nel caso in cui esse risultino concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese in fasce superiori.
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1-INVALIDITÀ CIVILE: A CHE COSA DÀ DIRITTO ?
Le percentuali sotto elencate riportano ad esempi esplicativi, ma non certificati di quello che viene erogato dallo stato.
Il 33%, cioè la riduzione di un terzo della capacità lavorativa. dà diritto ad essere riconosciuto invalido civile e a ricevere gratuitamente dal servizio sanitario nazionale aiuti e protesi, come ad esempio un respiratore notturno per chi soffre di apnee ostruttive del sonno.
Con il 45% di invalidità si ha il diritto ad essere iscritti nelle liste dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, istituite presso i Centri per l’impiego. In questo modo, si ha la possibilità di essere chiamati a svolgere delle attività più adeguate alle proprie condizioni.
Il 50% consente ,noltre, di avere dei congedi per cure mediche, purché siano previsti dal contratto nazionale collettivo del settore in cui si opera.
il 66% dà il diritto anche all’esenzione dal ticket sanitario per visite o esami legati alla patologia.
Con iI 74% di invalidità, dai 18 qi 67 anni, si ottiene l’assegno mensile, il cui importo varia a seconda del reddito. (Dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico sarà aggiornato in base all’andamento della speranza di vita ISTAT. La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’invalidità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2020, a 286,81 € al mese e non è soggetta al prelievo Irpef).
Se si arriva al 100% di invalidità si ottiene:
• la pensione di inabilità, il cui importo varia se si percepisce una rendita oppure si è ricoverati in una struttura pubblica, nel cui caso l’ammontare dell’assegno scende al 50%;
• l’assegno di accompagnamento, nel caso in cui il paziente non riesca a deambulare in modo autonomo o non sia in grado di svolgere le normali attività della vita quotidiana.
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2-QUALI SONO LE CINQUE INDENNITA’ ATTUALMENTE RICONOSCIUTE ?
1 Assegno mensile di invalidità
Oltre a superare la soglia di invalidità del 74%, il beneficiario dell’assegno mensile deve avere un’età compresa tra i 18 e i 67 anni, essere privo di impiego e il suo reddito annuo personale non deve superare la somma stabilita annualmente, per il 2020 fissata in euro 4.926,35. In presenza di tali requisiti, l’invalido civile riceve, nel 2020, un assegno di importo pari a euro 286,81 per 13 mensilità. Tale provvidenza è incompatibile con altri redditi pensionistici, ma non si considerano i redditi del coniuge e di altri familiari.Quest’anno è stato introdotto un incremento per chi è completamente privo di reddito o introito: ognuno deve poter contare almeno su un introito pari a euro 651,51, per tredici mensilità. Visto che già si percepiscono almeno 286,81 euro di pensione, l’incremento massimo per un invalido civile totale è la differenza Per accedere all’incremento iò limite di reddito personale di riferimento per il pensionato solo è euro 8.469,63. Se il pensionato è sposato il limite di reddito coniugale è di euro 14.447,42.
2 L’assegno sociale
Chi supera l’età di 67 anni, pur non avendo diritto all’assegno di invalidità civile, potrà comunque ottenere l’assegno sociale, se il suo reddito annuo personale non superi, per il 2020, la somma di Euro 4.906,72. A tal fine si considerano i redditi dell’anno in corso, dichiarati dall’interessato in via presuntiva.
3 La pensione di inabilità civile
Diverso dall’assegno mensile di assistenza è la pensione di inabilità. Essa spetta al soggetto al quale sia stata riconosciuta un’invalidità totale e permanente del 100%, che abbia un’età compresa tra i 18 e i 67 anni di età e il cui reddito annuo personale, nel 2020, non superi la somma di Euro 16.982,49.
4 L’indennità di accompagnamento
Per chi ha una invalidità del 100% è prevista, a determinate condizioni, anche l’indennità di accompagnamento. Per l’indennità di accompagnamento non sussistono limiti reddituali o di età. Tuttavia, per poterne beneficiare, è necessario che l’invalidità totale e permanente del 100% sia accompagnata dall’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o dall’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un’assistenza continua. Non possono in ogni caso beneficiarne coloro che siano ricoverati gratuitamente in istituto o percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
5 L’indennità mensile di frequenza
Contributo economico erogato dall’ INPS per il sostegno dei minori disabili che frequentano scuole o centri di riabilitazione o formazione. Le caratteristiche dell’Indennità mensile di frequenza sono:
Erogazione in 12 rate mensili:
• a partire dal mese, dopo la domanda, se è già iniziata al la frequenza e con il riconoscimento da parte della commissione medica
• oppure dal primo giorno del mese successivo l’inizio della frequenza.
L’indennità cessa nel momento in cui si interrompe la frequenza ai corsi o ai trattamenti riabilitativi. L’importo viene fissato dal Ministero aggiornato annualmente con l’indice ISTAT .
Il beneficio può essere revocato nel casp che venga accertata l’assenza dei requisiti . Tale revoca decorre dal mese successivo al provvedimento.
Non spetta, nei periodi di ricovero continuativo e /o permanente della persona disabile riceve l’indennità di accompagnamento per invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti o l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti.
Al compimento della maggiore età le cose cambiano: i minori titolari di indennità di frequenza, entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, possono presentare domanda per il riconoscimento delle altre prestazioni economiche , che spettano ai maggiorenni (indennità di accompagnamento, assegno di invalidità) . Non è obbligatorio presentare il certificato medico.
L’INPS procede alla liquidazione in via provvisoria delle prestazioni economiche spettanti al compimento dei 18 anni.
La prestazione potrà poi essere confermata solamente dopo l’esito positivo del successivo accertamento sanitario e della presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.
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3-COME FARE PER INOLTRARE LE DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE INDENNITA’ ?
Le domande per il riconoscimento dell’indennità civile vanno presentate all’INPS esclusivamente in via telematica, anche, eventualmente lo si preferisca, avvalendosi di un patronato o di un’associazione di categoria dei disabili, previa compilazione di un certificato medico digitale ad opera di un medico competente abilitato dall’INPS.
Più nel dettaglio, tale certificato, identificato da un numero generato dal sistema in automatico, potrà essere abbinato ad una domanda presentata entro massimo trenta giorni dal suo rilascio, pena l’impossibilità di utilizzo del numero identificativo impresso sulla ricevuta per l’inoltro telematico della domanda stessa. In essa andranno necessariamente indicati i dati anagrafici e di residenza del richiedente, completi di codice fiscale, il fatto che si tratta di domanda di invalidità, l’indicazione del primo riconoscimento/aggravamento, i dati anagrafici dell’eventuale tutore, l’indicazione di domicilio provvisorio e l’indirizzo e-mail. Contestualmente alla presentazione della domanda potrà essere già stabilita la data della visita di accertamento, modificabile una sola volta ed entro limiti di tempo predefiniti.
E’ importante ricordare che, con il Messaggio n. 4601 del 12 dicembre 2019 l’INPS ha introdotto, in via sperimentale, la procedura semplificata delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni, la cui entrata a regime era stata inizialmente prevista per il 1 aprile 2020, salvo poi essere posticipata al 1 giugno 2020 a causa dell’emergenza COVID-19.
COSA CAMBIA?
La novità consiste nella possibilità di inviare anticipatamente le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello “AP70”, prima comunicate solo al termine dell’esito positivo della fase sanitaria.
Le informazioni che potranno essere comunicate attraverso la procedura semplificata sono quelle relative a:
dati dell’eventuale ricovero;
dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa;
dati reddituali;
modalità di pagamento;
delega alla riscossione di un terzo ;
delega in favore delle associazioni .
Al fine di consentire l’invio anticipato delle informazioni, sono state apportate delle modifiche alla procedura di acquisizione online delle domande di invalidità civile da parte della categoria dei richiedenti il beneficio .
L’accesso alla procedura semplificata è subordinato al rispetto del requisito anagrafico, ovvero età compresa tra i 18 e i 67 anni. Una volta verificato questo, si potrà procedere con l’attività di acquisizione della domanda, che è suddivisa in più sezioni, alcune finalizzate all’avvio dell’accertamento sanitario e altre funzionali alla liquidazione dell’eventuale prestazione economica.
A completamento della procedura è prevista una sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla domanda acquisita. Una volta completata l’acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa all’Istituto attraverso la funzione “Invio domanda”.
Le uniche eccezioni previste dall’Istituto sono nei casi di soggetto ricoverato al momento della presentazione della domanda o titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili; per questi ultimi sarà necessario completare comunque il modello “AP/70” dopo la definizione dell’iter sanitario utilizzando l’attuale procedura della fase concessoria.
Grazie all’acquisizione anticipata di tali informazioni – (spiega l’INPS nel Messaggio n. 1275, con cui si è passati dal periodo sperimentale della nuova procedura a quello pienamente operativo –) sarà possibile, una volta definito positivamente l’iter di accertamento sanitario, avviare in tempi più rapidi il processo di liquidazione della prestazione economica riconosciuta.
Autore: Giuseppina Capalbo
Equipe Direzionale del Gruppo SVITATI 47
Graphic designer: Aurelio Monaco – Rende (CS)
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